Art. 4

Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro

In vigore dal 18 ott 2023
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro 1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore al 19 novembre 2023. 2.   Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione di cui al paragrafo 1, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.
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