Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 ott 2023
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; 2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell'esercizio di una sua attività commerciale o professionale; 3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali; 4) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; 5) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui è a conoscenza il creditore, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; 6) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore; 7) «tasso annuo effettivo globale» o «TAEG»: il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito e calcolato come stabilito all'; 8) «tasso debitore»: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annua all'importo dei prelievi effettuati; 9) «tasso debitore fisso»: tasso debitore convenuto nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per l'intera durata del contratto di credito, o più tassi debitori convenuti nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa; se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito; 10) «importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; 11) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 12) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente, direttamente o indirettamente, un consumatore a un creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, che può essere costituita da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito: a) presenta o propone contratti di credito ai consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure c) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore; 13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni che sono fornite prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o, se del caso, dalla presentazione di un'offerta vincolante di credito e di cui il consumatore ha bisogno per poter confrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito; 14) «profilazione»: profilazione quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2016/679; 15) «pratica di commercializzazione abbinata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente; 16) «pratica di commercializzazione aggregata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi; 17) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito e che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 12); 18) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo; 19) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta; 20) «contratto di credito collegato»: un contratto di credito in virtù del quale: a) il credito o i servizi in questione servono esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; e b) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore di merci o il prestatore di servizi stesso finanzia il credito per il consumatore oppure, se il credito è finanziato da un terzo, quando il creditore ricorre ai servizi del fornitore di merci o del prestatore di servizi per la commercializzazione, la conclusione o la preparazione del contratto di credito, o quando le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; 21) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito prima della data concordata nel contratto stesso; 22) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all', punti 6) e 8), della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
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