Art. 6

Non discriminazione

In vigore dal 18 ott 2023
Non discriminazione Gli Stati membri assicurano che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione. Il primo comma non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
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