Art. 21

Informazioni da inserire nel contratto di credito

In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni da inserire nel contratto di credito 1.   Gli Stati membri dispongono che nel contratto di credito figurino, in modo chiaro e conciso, tutti gli elementi seguenti: a) il tipo di credito; b) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo; d) la durata del contratto di credito; e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci specifiche o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti; f) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica di ciascun tasso debitore; g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito e un'indicazione di tutte le ipotesi utilizzate in tale calcolo; h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; i) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa, un riferimento al diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento; j) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate; k) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate; l) il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le relative modalità di modifica e, se applicabili, le penali per inadempimento; m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento; n) se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute; o) se del caso, le garanzie e le assicurazioni richieste; p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo di recesso, se del caso, e le altre condizioni per il suo esercizio, compreso il supporto durevole da utilizzare per la notifica di cui all', paragrafo 5, primo comma, lettera a), le informazioni sull'obbligo del consumatore di cui all', paragrafo 5, primo comma, lettera b), di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi, e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere; q) il tipo di supporto durevole su cui il consumatore sceglie di ricevere quanto segue: i) se del caso, il promemoria del diritto di recesso di cui all', paragrafo 1, secondo comma; ii) le informazioni di cui all'; iii) le informazioni in merito alla modifica del tasso debitore di cui all', paragrafo 1, primo comma; iv) se del caso, le informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2; e v) se del caso, le informazioni sullo scioglimento di un contratto di credito a durata indeterminata di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e all', paragrafo 2; r) se del caso, informazioni concernenti i diritti di cui all' nonché le condizioni del loro esercizio; s) un riferimento al diritto al rimborso anticipato di cui all', la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore di ottenere un indennizzo e una spiegazione trasparente e comprensibile delle modalità di calcolo dell'indennizzo che il consumatore deve al creditore; t) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito; u) la possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso; v) se del caso, altre condizioni contrattuali; w) l'identità e l'indirizzo della competente autorità di controllo; x) i pertinenti contatti dei fornitori di servizi di consulenza sul debito e una raccomandazione rivolta al consumatore affinché li contatti in caso di difficoltà di rimborso. Le informazioni di cui al primo comma devono essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali. 2.   Qualora si applichi il paragrafo 1, primo comma, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento di cui al primo comma indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi. La tabella di ammortamento contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi. Qualora il tasso debitore non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati in virtù del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati in essa figuranti sono validi solo fino alla modifica successiva di tale tasso debitore o di tali costi conformemente al contratto di credito. 3.   Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto di credito include, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita.
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