Art. 8

Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito

In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito 1.   Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito includa un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro costa denaro, utilizzando la formulazione «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o una formulazione equivalente. 2.   Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante qualunque costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo. L'obbligo di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma. 3.   Le informazioni di base devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, tutti gli elementi seguenti: a) il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore; b) l'importo totale del credito; c) il tasso annuo effettivo globale; d) se del caso, la durata del contratto di credito; e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati; f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate. In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al primo comma non consenta la visualizzazione delle informazioni, le lettere e) e f) di tale comma non si applicano. 4.   Le informazioni di base di cui al paragrafo 3, primo comma, sono precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo. 5.   Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso al contratto di credito sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, le informazioni di base di cui al paragrafo 3, primo comma, precisano in maniera chiara, concisa ed evidenziata l'obbligo di concludere detto contratto. 6.   Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, in casi specifici e giustificati in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al paragrafo 3 del presente articolo non consenta la visualizzazione in maniera chiara ed evidenziata delle informazioni, il consumatore deve essere in grado di accedere alle informazioni di cui al primo comma, lettere e) e f), del primo comma di tale paragrafo mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina. 7.   Gli Stati membri vietano la pubblicità dei prodotti di credito che: a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore. 8.   Gli Stati membri possono vietare, fra l'altro, la pubblicità dei prodotti di credito che: a) mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito; b) afferma che uno sconto è subordinato all'accettazione del credito; c) offre «periodi di grazia» superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito.
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