Art. 10

Informazioni precontrattuali

In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni precontrattuali 1.   Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili necessarie per confrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche ove siano usate tecniche che di comunicazione a distanza quali definite all', lettera e), della direttiva 2002/65/CE. Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma del presente paragrafo siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito inviino al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso conformemente all'. Il promemoria è fornito al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto di credito o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore. 2.   Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» riportato nell'allegato I. Tutte le informazioni fornite nel modulo hanno la stessa evidenza. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito tale modulo. 3.   Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» su una pagina: a) l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito coinvolto; b) l'importo totale del credito; c) la durata del contratto di credito; d) il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi; e) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; f) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti; g) i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento; h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; i) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento; j) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e, se del caso, il periodo di recesso; k) l'esistenza del diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo; l) l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto. 4.   Qualora non sia possibile mostrare tutti gli elementi di cui al paragrafo 3 in maniera evidenziata su una pagina, essi sono visualizzati nella prima parte del modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» su due pagine al massimo. In tal caso, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo sono visualizzate sulla prima pagina del modulo. 5.   Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 precisano tutti gli elementi seguenti, che sono visualizzati dopo gli elementi elencati al paragrafo 3 e chiaramente separati da essi: a) il tipo di credito; b) le condizioni di prelievo; c) qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica di ciascun tasso debitore; d) qualora un contratto di credito preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato III, parte II, lettera b), un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati; e) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate; f) un esempio rappresentativo che illustri il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, con riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; g) se del caso, qualsiasi spesa che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito; h) l'eventuale obbligo di concludere un contratto avente a oggetto il servizio accessorio connesso al contratto di credito, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; i) se del caso, le garanzie richieste; j) se del caso, le informazioni sulle modalità di calcolo dell'indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato; k) il diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell', paragrafo 6, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio; l) il diritto del consumatore, come stabilito al paragrafo 8 del presente articolo, di ricevere, su richiesta su supporto cartaceo o altro supporto durevole e gratuitamente, copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito; m) se del caso, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione; n) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo; o) la possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso; p) un avvertimento e una spiegazione relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni connessi al contratto di credito specifico; q) un piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basano su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso di prestito. Qualora il contratto di credito si riferisca a un indice di riferimento (benchmark) quale definito all', paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), il nome di tale indice di riferimento e del suo amministratore e le relative potenziali implicazioni per il consumatore sono specificati in un documento separato che può essere allegato al modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori». 6.   Le informazioni figuranti nel modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» devono essere coerenti. Devono essere chiaramente leggibili e tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni sono mostrate in modo adeguato e idoneo sui vari canali tenendo conto dell'interoperabilità. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desideri fornire al consumatore deve essere chiaramente leggibile e fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori». 7.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da prestare, secondo quanto previsto dall', paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In tal caso, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. 8.   Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre al modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», fornisce gratuitamente al consumatore una copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 9.   Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito includono, nelle informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1, una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia espressamente fornita. 10.   Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate dal presente articolo.
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