Art. 9

Informazioni generali

In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni generali 1.   Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o un altro supporto durevole scelto dal consumatore. Le informazioni generali sui contratti di credito messe a disposizione dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito nei loro locali sono messe a disposizione dei consumatori almeno su supporto cartaceo. 2.   Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti: a) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni; b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato; c) la possibile durata del contratto di credito; d) i tipi di tassi debitori disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore; e) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e del tasso annuo effettivo globale; f) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito; g) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso; h) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato; i) una descrizione del diritto di recesso; j) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni offerte e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e k) un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:2225:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo