Art. 11
Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7
In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all', paragrafo 6 o 7
1. Per i contratti di credito di cui all', paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all', paragrafo 1, sono fornite, in deroga all', paragrafo 2, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore mediante il modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» riportato nell'allegato II. Tali informazioni devono essere chiare e comprensibili. Tutte le informazioni fornite nel modulo devono avere la stessa evidenza. Se il creditore ha fornito tale modulo, si considera che abbia soddisfatto gli obblighi di informazione stabiliti al presente paragrafo e all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE.
2. Per i contratti di credito di cui all', paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all', paragrafo 1, specificano, in deroga all', paragrafo 3, tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» su una pagina:
a)
l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito;
b)
l'importo totale del credito;
c)
la durata del contratto di credito;
d)
il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi;
e)
il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
f)
in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
g)
i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
h)
l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
i)
un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
j)
l’esistenza o l'assenza del diritto di recesso;
k)
l'esistenza del diritto al rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo;
l)
l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto.
3. Qualora non sia possibile mostrare tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 in maniera evidenziata su una pagina, essi sono visualizzati nella prima parte del modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» su due pagine al massimo. In tal caso, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo sono visualizzate sulla prima pagina del modulo.
4. Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi, che sono visualizzati dopo gli elementi elencati al paragrafo 2 e chiaramente separati da essi:
a)
il tipo di credito;
b)
qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ogni tasso debitore, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, le spese applicabili dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una eventuale modifica di tali spese;
c)
un esempio rappresentativo che illustri il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, con riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
d)
le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;
e)
se del caso, le informazioni sulle modalità di calcolo dell'indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato;
f)
se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito;
g)
un riferimento al diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell', paragrafo 6, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
h)
se del caso, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
i)
se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
j)
un riferimento alla possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;
k)
un avvertimento e una spiegazione relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni connessi al contratto di credito specifico;
l)
un piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basano su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso debitore.
5. Le informazioni figuranti nel modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» devono essere coerenti. Devono essere chiaramente leggibili e tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni sono mostrate in modo adeguato e idoneo sui vari canali, tenendo conto dell'interoperabilità.
6. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da prestare, secondo quanto previsto dall', paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
7. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre al modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» forniscono gratuitamente al consumatore una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
8. Il presente articolo non si applica ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate dal presente articolo.
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