Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 ott 2023
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
2. La presente direttiva non si applica ai:
a)
contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto connesso ai beni immobili;
b)
contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;
c)
contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR;
d)
contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;
e)
contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o con enti creditizi quali definiti all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 allo scopo di consentire a un investitore di effettuare un'operazione concernente uno o più strumenti finanziari tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi all'operazione;
f)
contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;
g)
contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
h)
dilazioni di pagamento in forza delle quali:
i)
un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati;
ii)
il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e
iii)
il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi.
Nel caso di dilazioni di pagamento offerte da fornitori di merci o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE quando tali fornitori di merci o prestatori di servizi offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di merci o la prestazione di servizi ai sensi dell', punto 7), della direttiva 2011/83/UE, tale esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva si applica solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
un terzo non offre né acquista crediti;
ii)
il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi; e
iii)
il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale;
i)
contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
j)
contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;
k)
contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
l)
contratti di credito in corso al 20 novembre 2026; tuttavia, gli , l', paragrafo 1, seconda frase, l', paragrafo 2, e gli si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica ai contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR non garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili né da un diritto connesso a beni immobili, ove siano finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale.
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli seguenti:
a)
gli e gli articoli da 39 a 50; e
b)
l', se non diversamente stabilito dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito:
a)
che sono forniti da un ente creditizio o da un istituto di pagamento;
b)
in base alle cui condizioni il credito deve essere rimborsato entro 40 giorni; e
c)
che sono senza interessi e con solo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.
6. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli , l', paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h) e l), l', paragrafo 3, gli e gli articoli da 28 a 50 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o ai dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dal diritto nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a)
è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;
b)
non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
c)
persegue una finalità sociale in virtù del diritto nazionale;
d)
riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce fonti di credito solo ai suoi membri;
e)
fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale che è inferiore a quello prevalente sul mercato o che è soggetto a un limite massimo fissato dal diritto nazionale.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da un'organizzazione di cui al primo comma qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi da tale organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita, e il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni in tale Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi in detto Stato membro.
Gli Stati membri riesaminano ogni anno se ricorrano sempre le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui al secondo comma e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.
7. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli , l', paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h), l) e r), l', paragrafo 3, gli , gli articoli da 28 a 38 e gli articoli da 40 a 50 si applichino ai contratti di credito fra il creditore e il consumatore in relazione alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l'accordo offre maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi all'inadempimento del consumatore;
b)
il consumatore, aderendo all'accordo, non sarebbe sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle stabilite nel contratto di credito iniziale.
8. Gli Stati membri possono stabilire che l', paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l', paragrafo 5, l', paragrafo 4, l', paragrafo 3, non si applicano a uno o più dei seguenti contratti di credito:
a)
contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR;
b)
contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
c)
contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.
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