Art. 12
Spiegazioni adeguate
In vigore dal 18 ott 2023
Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Dette spiegazioni sono fornite prima della conclusione del contratto di credito e a titolo gratuito. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti:
a)
le informazioni di cui agli ;
b)
le caratteristiche essenziali del contratto di credito o dei servizi accessori proposti;
c)
gli effetti specifici che il contratto di credito o i servizi accessori proposti possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento;
d)
quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.
2. In casi giustificati gli Stati membri possono adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti:
a)
il contesto nel quale il contratto di credito è offerto;
b)
il destinatario a cui il credito è offerto;
c)
il tipo di credito offerto.
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