Art. 14

Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata

In vigore dal 18 ott 2023
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata 1.   Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata. 2.   In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia uno dei seguenti: a) accumulare capitale per rimborsare il credito; b) gestire il credito; c) raccogliere risorse per ottenere il credito; d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento. 3.   Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore. 4.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori non siano utilizzati ai fini di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito dopo un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, non superiore a 15 anni dalla fine delle cure mediche dei consumatori. 5.   Affinché i consumatori dispongano di più tempo per confrontare le offerte assicurative relative ai contratti di credito prima di acquistare una polizza assicurativa di cui al paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che i consumatori abbiano almeno tre giorni per confrontare le offerte di assicurazione collegate ai contratti di credito, senza che tali offerte siano modificate, e che i consumatori ne siano informati. I consumatori possono stipulare una polizza assicurativa prima della scadenza di tale periodo di tre giorni su loro esplicita richiesta.
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In sintesi

La disposizione consente la vendita aggregata di prodotti ma vieta quella abbinata obbligatoria. In deroga, può essere richiesta l'apertura di un conto solo per specifiche finalità legate alla gestione o alla garanzia del credito. Se viene richiesta una polizza assicurativa, il consumatore è libero di scegliere un fornitore diverso purché offra una copertura equivalente, senza variazioni delle condizioni del credito. Il consumatore ha diritto ad almeno tre giorni per confrontare le offerte assicurative e i suoi dati relativi a patologie oncologiche non possono essere usati per la polizza dopo un massimo di 15 anni dal termine delle cure.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i consumatori vietando l'imposizione di prodotti finanziari o assicurativi non scelti liberamente, garantendo al contempo trasparenza, tempi di riflessione e protezione per le persone guarite da malattie oncologiche.

A chi si applica

La norma riguarda i creditori (finanziatori) che offrono contratti di credito e i consumatori che richiedono o sottoscrivono tali finanziamenti.

Esempio pratico

Un consumatore chiede un prestito e la banca richiede la stipula di un'assicurazione a copertura del debito. Il consumatore ha almeno tre giorni per valutare il mercato e può decidere di sottoscrivere una polizza con un'altra compagnia assicurativa se offre le stesse tutele, senza che la banca possa rifiutarla o peggiorare le condizioni del prestito.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli Stati di vietare le vendite abbinate e garantire che i creditori accettino polizze equivalenti di terzi senza alterare le condizioni del credito; obbligo di concedere almeno tre giorni di riflessione al consumatore informandolo di tale diritto; divieto di utilizzo dei dati oncologici oltre il termine massimo di 15 anni dalla fine delle cure.

Domande frequenti

Il creditore può obbligare il consumatore a scegliere la propria polizza assicurativa convenzionata?No, se è richiesta un'assicurazione, il creditore è tenuto ad accettare anche la polizza di un fornitore differente purché garantisca un livello di copertura equivalente, senza modificare le condizioni del credito.
Quanto tempo ha a disposizione il consumatore per valutare le offerte assicurative collegate al credito?Ha a disposizione un termine di almeno tre giorni per confrontare le diverse offerte assicurative senza che queste subiscano modifiche, salvo richieda espressamente di stipulare la polizza prima.
I dati su passate malattie oncologiche possono essere usati a tempo indeterminato per la polizza?No, i dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche non possono più essere utilizzati trascorso un periodo stabilito dagli Stati, che non può superare i 15 anni dalla fine delle cure mediche.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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