Art. 14

Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata

In vigore dal 18 ott 2023
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata 1.   Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata. 2.   In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia uno dei seguenti: a) accumulare capitale per rimborsare il credito; b) gestire il credito; c) raccogliere risorse per ottenere il credito; d) fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento. 3.   Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore. 4.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori non siano utilizzati ai fini di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito dopo un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, non superiore a 15 anni dalla fine delle cure mediche dei consumatori. 5.   Affinché i consumatori dispongano di più tempo per confrontare le offerte assicurative relative ai contratti di credito prima di acquistare una polizza assicurativa di cui al paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che i consumatori abbiano almeno tre giorni per confrontare le offerte di assicurazione collegate ai contratti di credito, senza che tali offerte siano modificate, e che i consumatori ne siano informati. I consumatori possono stipulare una polizza assicurativa prima della scadenza di tale periodo di tre giorni su loro esplicita richiesta.
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