Art. 16

Servizi di consulenza

In vigore dal 18 ott 2023
Servizi di consulenza 1.   Gli Stati membri dispongono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito indichino esplicitamente al consumatore se gli sono prestati o possono essergli prestati servizi di consulenza. 2.   Gli Stati membri dispongono che, prima della prestazione di servizi di consulenza o della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore: a) l’indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c); b) se del caso, un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l'informazione è fornita l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali aggiuntive in conformità dell', paragrafo 6, secondo comma. 3.   Qualora ai consumatori siano prestati servizi di consulenza, gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito: a) ottengano le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del consumatore, le sue preferenze e i suoi obiettivi in relazione al contratto di credito, affinché il creditore o l’intermediario del credito raccomandi contratti di credito adeguati al consumatore; b) valutino la situazione finanziaria e le esigenze del consumatore sulla base delle informazioni di cui alla lettera a), che devono essere aggiornate al momento della valutazione, tenendo conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato; c) prendano in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nella propria gamma di prodotti e su tale base raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; d) agiscano nel migliore interesse del consumatore; e e) forniscano al consumatore un documento contenente la raccomandazione formulata, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza. 4.   Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e prestati ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito. Se non vietano l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili, gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori e degli intermediari del credito che prestano servizi di consulenza: a) i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e b) gli intermediari del credito non sono remunerati per i servizi di consulenza da uno o più creditori. Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato. Gli Stati membri possono imporre requisiti più rigorosi per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori e, se del caso, degli intermediari del credito. 5.   Gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito avvisino il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico. 6.   Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza possano essere prestati soltanto da creditori e, se del caso, intermediari del credito. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire che persone diverse da quelle ivi indicate prestino servizi di consulenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) i servizi di consulenza sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono la prestazione di tali servizi; b) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da persone che svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza e quando tale attività di gestione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari; c) i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da prestatori pubblici o volontari di servizi di consulenza sul debito, di cui all', che non operano su base commerciale; d) i servizi di consulenza sono prestati da persone che sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:2225:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo