Art. 9
Informazioni generali
In vigore dal 18 ott 2023
Informazioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o un altro supporto durevole scelto dal consumatore.
Le informazioni generali sui contratti di credito messe a disposizione dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito nei loro locali sono messe a disposizione dei consumatori almeno su supporto cartaceo.
2. Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:
a)
l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni;
b)
gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c)
la possibile durata del contratto di credito;
d)
i tipi di tassi debitori disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
e)
un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e del tasso annuo effettivo globale;
f)
un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
g)
la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso;
h)
una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
i)
una descrizione del diritto di recesso;
j)
un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni offerte e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
k)
un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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