Art. 43
Obbligatorietà della direttiva
In vigore dal 18 ott 2023
Obbligatorietà della direttiva
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:2225:oj#art-43