Art. 44
Sanzioni
In vigore dal 18 ott 2023
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 20 novembre 2026 e provvedono poi senza indugio a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere irrogate a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2394, esse includano la possibilità di irrogare sanzioni di tipo pecuniario attraverso un procedimento amministrativo o di avviare un procedimento giudiziario per la loro irrogazione, o entrambi.
3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo che tale divulgazione metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:2225:oj#art-44