Art. 46
Riesame e monitoraggio
In vigore dal 18 ott 2023
Riesame e monitoraggio
1. Entro 20 novembre 2029, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva. La valutazione comprende:
a)
un esame dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione ai contratti di credito garantiti da beni immobili non residenziali;
b)
un esame delle soglie previste all', paragrafo 2, lettera c), e nella parte II dell'allegato III, nonché delle percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato di cui all', paragrafo 2, a fronte delle tendenze economiche nell'Unione e della situazione del mercato interessato;
c)
un'analisi dell'evoluzione del mercato dei crediti al consumo a sostegno della transizione verde e un esame della necessità di ulteriori misure relative a tali crediti; e
d)
un esame dell'attuazione dell', paragrafi 1 e 2, in particolare dell'efficacia e dell'effetto deterrente delle sanzioni applicate a norma di tale articolo.
2. Entro il 20 novembre 2025, la Commissione valuta la necessità di tutelare i consumatori che sottoscrivono prestiti e investono attraverso piattaforme di crowdfunding, quali definite all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503, qualora tali piattaforme non agiscano in qualità di creditori o intermediari del credito ma facilitino la concessione di un credito fra consumatori.
3. La Commissione controlla, in particolare, le ripercussioni che le opzioni normative di cui all' hanno sul funzionamento del mercato interno e sui consumatori.
4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione e dell'esame di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, accompagnati, se del caso, da una proposta legislativa.
Storico versioni
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