Art. 29

Rimborso anticipato

In vigore dal 18 ott 2023
Rimborso anticipato 1.   Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore. 2.   Gli Stati membri garantiscono che il creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, abbia diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo di tempo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo di cui al primo comma non supera l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data di scioglimento prevista dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato. 3.   Gli Stati membri dispongono che il creditore non abbia diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto assicurativo destinato a garantire il rimborso del credito; b) il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto; c) il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso. 4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che: a) il creditore ha diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 solo a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia definita dal diritto nazionale, la quale non supera l'importo di 10 000 EUR in 12 mesi; b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2. Qualora l'indennizzo richiesto dal creditore superi la perdita da questi effettivamente subita a causa del rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso debitore inizialmente concordato e il tasso d’interesse al quale il creditore può prestare la somma oggetto del rimborso anticipato sul mercato al momento di tale rimborso, e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi. 5.   L'indennizzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera b), non supera in ogni caso l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo di tempo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.
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