Art. 28

Contratti di credito a durata indeterminata

In vigore dal 18 ott 2023
Contratti di credito a durata indeterminata 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumatore possa avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore, qualora convenuto nel contratto di credito, possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il creditore, qualora convenuto nel contratto di credito, possa, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore informa il consumatore dello scioglimento del contratto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, ove possibile prima dello scioglimento e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata dal diritto dell'Unione o nazionale o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
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