Art. 26
Diritto di recesso
In vigore dal 18 ott 2023
Diritto di recesso
1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore possa recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione entro un periodo di 14 giorni di calendario.
Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:
a)
il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b)
il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli , se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.
Il termine di cui al primo comma si considera rispettato qualora la notifica di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a), sia stata inviata dal consumatore al creditore prima di tale termine.
2. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli , il periodo di recesso scade in ogni caso 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito. La presente disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera p).
3. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di una merce con una politica di restituzione che assicura un rimborso completo per un determinato periodo di tempo superiore a 14 giorni di calendario, il diritto di recesso è esteso in modo da corrispondere alla durata di tale politica di restituzione.
4. Qualora, nel caso di un contratto di credito collegato, la normativa nazionale applicabile al 19 novembre 2023 preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, in deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono prevedere che il periodo di cui a tale paragrafo possa essere ridotto alla stessa durata di tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.
5. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore adotta le misure seguenti:
a)
ne dà notifica, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al creditore conformemente alle informazioni da esso fornite ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera p), su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito;
b)
paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, senza indugio e in ogni caso non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica di cui alla lettera a).
Gli interessi di cui al primo comma, lettera b), sono calcolati sulla base del tasso debitore concordato. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dallo stesso creditore alla pubblica amministrazione.
6. Qualora un servizio accessorio connesso al contratto di credito sia fornito dal creditore o da un terzo in base a un contratto concluso tra tale terzo e il creditore, il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso dal contratto di credito in conformità del presente articolo.
7. Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 5 e 6 del presente articolo, non si applicano gli della direttiva 2002/65/CE.
8. Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applichino ai contratti di credito che, ai sensi del diritto nazionale, devono essere conclusi con l’assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli .
9. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione del diritto nazionale che stabilisca un periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.
Storico versioni
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