Art. 30

Calcolo del tasso annuo effettivo globale

In vigore dal 18 ott 2023
Calcolo del tasso annuo effettivo globale 1.   Il tasso annuo effettivo globale è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato III. Esso, su base annua, esprime l'equivalenza tra il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore. 2.   Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, eccetto le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi. I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare operazioni di pagamento e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, salvo che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. 3.   Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi alle condizioni ed entro le date precisate nel contratto di credito. 4.   Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono modifiche del tasso debitore o modifiche di alcune spese computate nel tasso annuo effettivo globale, quindi non quantificabili al momento del calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito. 5.   Se necessario, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale ci si avvale delle ulteriori ipotesi di cui alla parte II dell'allegato III. Qualora le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato III non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' onde modificare il presente articolo e la parte II dell'allegato III per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.
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