Art. 32

Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori

In vigore dal 18 ott 2023
Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori 1.   Gli Stati membri esigono che il creditore e l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, nello svolgimento di qualsiasi delle attività seguenti: a) la messa a punto di prodotti di credito; b) la pubblicità di prodotti di credito in conformità degli ; c) la concessione del credito, l'intermediazione del credito o l'agevolazione della concessione del credito; d) la prestazione di servizi di consulenza; e) la prestazione di servizi accessori ai consumatori; f) l'esecuzione di un contratto di credito. Le attività di cui al primo comma, lettere c) e d), si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi abbia comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per l'intera durata del contratto di credito. Le attività di cui al primo comma, lettera d), si basano inoltre sulle informazioni richieste a norma dell', paragrafo 3, lettera a). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale, non impediscano il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche remunerative per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività: a) la politica remunerativa promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore; b) la politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la remunerazione non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande di credito accolte. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori o gli intermediari del credito forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono anche vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito. 5.   Gli Stati membri possono vietare i pagamenti da parte di un consumatore a favore di un creditore o un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito, o imporre restrizioni a detti pagamenti.
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