Art. 31
Misure per contenere i tassi debitori, i tassi annui effettivi globali o i costi totali del credito per il consumatore
In vigore dal 18 ott 2023
Misure per contenere i tassi debitori, i tassi annui effettivi globali o i costi totali del credito per il consumatore
1. Gli Stati membri adottano misure intese a prevenire efficacemente gli abusi e a far sì che ai consumatori non possano essere applicati tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati, ad esempio dei limiti.
2. Gli Stati membri possono adottare divieti o limitazioni riguardo a spese o commissioni specifiche applicate dai creditori nei loro territori.
3. Entro il 20 novembre 2027 la Commissione rende pubbliche le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a tali misure entro il 20 novembre 2026.
4. Entro il 20 novembre 2029 l'Autorità bancaria europea pubblica una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tale relazione include una valutazione delle misure messe in atto negli Stati membri, comprese le metodologie per stabilire i limiti se del caso, e della loro efficacia nel contenere tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito per il consumatore eccessivamente elevati e include un approccio basato sulle migliori pratiche per stabilire tali misure.
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