Art. 33

Requisiti di conoscenza e competenza per il personale

In vigore dal 18 ott 2023
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari del credito impongano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire e concludere contratti di credito, svolgere attività di intermediazione del credito e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori nell'area della loro attività commerciale. Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di servizi accessori, è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tali servizi accessori. 2.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di conoscenza e competenza per il personale dei creditori e degli intermediari del credito. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori e agli intermediari del credito l'obbligo di fornire gli elementi di prova che l'autorità competente ritenga necessari per consentire detta vigilanza.
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