Art. 34
Educazione finanziaria
In vigore dal 18 ott 2023
Educazione finanziaria
1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito. Per orientare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Nell'elaborare e promuovere tali misure, gli Stati membri consultano i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni di consumatori.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano divulgate informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.
2. La Commissione effettua una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e pubblica una relazione al riguardo, individuando gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.
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