Art. 35
Morosità e misure di tolleranza
In vigore dal 18 ott 2023
Morosità e misure di tolleranza
1. Gli Stati membri dispongono che i creditori esercitino, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore. I creditori non sono tenuti a offrire più volte misure di tolleranza ai consumatori, salvo in casi giustificati.
I creditori non sono tenuti a effettuare una valutazione del merito creditizio conformemente all' quando modificano le condizioni vigenti di un contratto di credito conformemente al terzo comma, lettera b), del presente paragrafo, purché l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare non subisca un aumento significativo per effetto della modifica del contratto di credito.
Le misure di tolleranza di cui al primo comma:
a)
possono comprendere, tra le diverse possibilità, il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;
b)
comprendono la modifica delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che, tra le diverse possibilità, può includere:
i)
l'estensione della durata del contratto di credito;
ii)
il cambiamento del tipo di contratto di credito;
iii)
il differimento integrale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;
iv)
la riduzione del tasso debitore;
v)
la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;
vi)
rimborsi parziali;
vii)
le conversioni di valuta;
viii)
la remissione parziale e il consolidamento del debito.
2. L'elenco delle potenziali misure di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), non pregiudica il diritto nazionale e non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere tutte queste misure nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri che consentono ai creditori di definire e imporre al consumatore oneri derivanti da un inadempimento possono imporre che tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento.
4. Gli Stati membri che consentono ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento fissano un limite massimo per tali oneri.
5. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento al creditore di merci oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali merci è sufficiente a rimborsare il credito.
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