Art. 27
Contratti di credito collegati
In vigore dal 18 ott 2023
Contratti di credito collegati
1. Gli Stati membri provvedono affinché un consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso basato sul diritto dell'Unione riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non sia più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato.
2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o prestati oppure siano forniti o prestati soltanto in parte oppure non siano conformi al contratto per la loro fornitura o prestazione, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di tali merci o la prestazione di tali servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi.
3. Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto nazionale secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito, il creditore risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest'ultimo.
Storico versioni
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