Art. 25
Sconfinamento
In vigore dal 18 ott 2023
Sconfinamento
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, gli Stati membri dispongono che il creditore includa informazioni su tale possibilità nel contratto in questione, nonché le informazioni sul tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica. Il creditore fornisce comunque al consumatore tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per l’apertura di un conto corrente, a scadenze regolari.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto da quest’ultimo e specificato nel contratto per l’apertura di un conto corrente, tutti gli elementi seguenti:
a)
lo sconfinamento;
b)
l’importo interessato;
c)
il tasso debitore;
d)
le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
e)
la data del rimborso.
Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione del diritto nazionale che imponga al creditore di offrire un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.
4. Gli Stati membri impongono al creditore di notificare al consumatore, secondo modalità concordate, che non sarà più consentito lo sconfinamento oppure che sarà ridotto il limite di sconfinamento almeno 30 giorni prima del giorno in cui la cancellazione o riduzione dello sconfinamento entrerà effettivamente in vigore.
5. Qualora lo sconfinamento sia ridotto o cancellato, gli Stati membri impongono al creditore di offrire al consumatore, prima che sia dato avvio ai procedimenti esecutivi e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Il rimborso avviene in 12 rate mensili di pari entità, a meno che il consumatore decida di rimborsare in anticipo, al tasso debitore applicabile allo sconfinamento.
6. Gli Stati membri possono mantenere o adottare, relativamente a questioni connesse alla protezione dei consumatori che ricorrono allo sconfinamento, disposizioni più rigorose rispetto a quelle di cui al presente articolo, conformemente al diritto dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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