Art. 18

Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore

In vigore dal 18 ott 2023
Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore 1.   Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito abbiano cura di trasmettere le informazioni necessarie ottenute dal consumatore al pertinente creditore in conformità del regolamento (UE) 2016/679 per consentire che sia eseguita la valutazione del merito creditizio. 3.   La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore. Tali informazioni possono comprendere elementi probatori del reddito o di altre fonti di rimborso, informazioni sulle attività e passività finanziarie o informazioni su altri impegni finanziari. Dette informazioni non includono le categorie particolari di dati di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati di cui all' della presente direttiva. I social network non sono considerati una fonte esterna ai fini della presente direttiva. Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario attingendo a documentazione verificabile in modo indipendente. 4.   Gli Stati membri dispongono che il creditore metta a punto delle procedure per la valutazione di cui al paragrafo 1, le documenti e le tenga aggiornate. Gli Stati membri dispongono inoltre che il creditore documenti e tenga aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 3. 5.   Se la richiesta di credito è presentata congiuntamente da più di un consumatore, il creditore effettua la valutazione del merito creditizio sulla base della capacità di rimborso congiunta dei consumatori. 6.   Gli Stati membri assicurano che il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al paragrafo 1. 7.   Gli Stati membri assicurano che il creditore che concluda un contratto di credito con un consumatore non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio non era stata effettuata correttamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni di cui al paragrafo 3 fornite al creditore. 8.   Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso al trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere dal creditore l'intervento umano, che consiste nel diritto: a) di chiedere ed ottenere dal creditore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione; b) di esprimere la propria opinione al creditore; e c) di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del creditore. Gli Stati membri assicurano che il consumatore sia informato del diritto di cui al primo comma. 9.   Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizzi il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, il creditore è tenuto a informare il consumatore del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati come anche del diritto del consumatore a una valutazione umana e della procedura per contestare la decisione. 10.   Qualora le parti convengano di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri assicurano che il creditore sia tenuto a valutare nuovamente il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito. 11.   Gli Stati membri possono prevedere che i creditori valutino il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. Tuttavia, la valutazione del merito creditizio non è fondata esclusivamente sulle referenze creditizie del consumatore.
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