REGIO DECRETO·n. 3138·31 dicembre 1923
Nuovo ordinamento degli archivi notarili.
Vigente dal 29 agosto 2017 29 articoli 11 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2Le norme di assunzione in servizio e di carriera del personale degli archivi notarili dist
Art. 3Il grado ed il numero degli impiegati ed uscieri per ogni archivio sono stabiliti con decr
Art. 4Il personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari è costituito in unico ruolo
Art. 5Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto sia
Art. 6Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonch
Art. 7I contributi personali, di cui all'alinea c) e il contributo ordinario di cui all'alinea d
Art. 8Agli articoli 119 e 120 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariat
Art. 9Gli attuali archivi notarili sussidiari sono soppressi, salvo per essi il disposto dell'ul
Art. 10Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli
Art. 11Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell'archivio cui appartengono, non pot
Art. 12Le persone attualmente addette presso gli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di c
Art. 13Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge
Art. 14Entro il 31 dicembre 1924 saranno dispensati dal servizio gli impiegati che per malattia o
Art. 15Qualora, dopo l'applicazione degli articoli 13 e 14 del presente decreto, risultasse ancor
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- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92), ha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 6.
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92), ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la modifica dell'art. 13.
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92), ha disposto (con l'art. 50, comma 1) la modifica dell'art. 15.
- 5 ottobre 2019· modifica
, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92), ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 23.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica della Tabella.