Art. 113
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 mar 1924
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138
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Il notaro, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
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