Art. 113

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 mar 1924
COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138 . Il notaro, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 113 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo