Art. 111
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell', i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art.81.
Storico versioni
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