Art. 94

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchè le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.
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