Art. 91

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio. Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 91 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo