Art. 91
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
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