Art. 95

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno. Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'. Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 95 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo