Art. 90
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.
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