Art. 89
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.
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