Art. 87
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.
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