Art. 92

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza. I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.
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