Art. 97
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge.
Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
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