Art. 97

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 97 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo