Art. 99
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio.
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