Art. 104

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso. La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno». Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo. Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza, gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.
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