Art. 108

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri; si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera. Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 108 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo