Art. 114

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 12 nov 1924
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562 . In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono deposttati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.
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