Art. 112

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 12 gen 1927
Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67. In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il cui conservatore, od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta. (21) Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia. (21) Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50. Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'. Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile. Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio. Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purchè di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione a sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente. È in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi . Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 112 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo