Art. 64
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 12 nov 1924
Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte lettere
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