Art. 63

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 4 lug 1998
Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell', per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito. (54) Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso. Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.
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