Art. 66

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 4 lug 1998
Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell', e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. (54) Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve farne menzione in esse del detto processo verbale. Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento. Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 66 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo