Art. 57
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Storico versioni
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