Art. 60
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.
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