Art. 54

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'.
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